emissione di prestito
obbligazionario da parte di spa non quotata e normativa antiriciclaggio
Dott. Giovanni Fontanabona
Dott. Mattia Condemi
Ci si chiede quali siano gli
adempimenti ai quali risulta tenuta una società per azioni non quotata, non
iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari, allorquando voglia emettere
un prestito obbligazionario e collocare i relativi titoli al portatore.
In particolare ci
si domanda se sia possibile per detta società emettere i titoli e collocarli
direttamente, senza servirsi a tal fine di un intermediario specializzato.
La Banca d'Italia,
con deliberazione 12.12.1994, statuisce che i soggetti, diversi da banche e società
finanziarie, che procedono al collocamento dei titoli obbligazionari tra il
pubblico senza valersi di intermediari specializzati sono tenuti al rispetto di
obblighi di trasparenza consistenti nella predisposizione di fogli informativi
analitici: laddove la società non effettui raccolta di risparmio tra il
pubblico, bensì presso soci non vi è necessità di ricorrere ai cosiddetti
"intermediari vigilati".
La Banca d'Italia,
con circolare in data 06.07.1995, ha precisato come l'obbligo di rilascio del
foglio informativo sussista a carico di tutte le società emittenti un prestito
obbligazionario.
Il Testo Unico
Bancario ha sostituito l'autorizzazione governativa per l'emissione di prestiti
obbligazionari di valore superiore a Lire 10 miliardi con l’obbligo di
informativa alla Banca d'Italia nel caso in cui il valore del prestito ecceda i
100 miliardi o ecceda il maggiore importo fissato dalla Banca d'Italia stessa.
Quest'ultima può
richiedere all'emittente, anche al di fuori dei casi di informativa obbligatoria,
segnalazioni consuntive riguardanti i titoli collocati.
E' dunque possibile
che una SPA non quotata, non iscritta nell'elenco degli intermediari
finanziari, emetta un prestito obbligazionario di valore inferiore a Lire 100
miliardi collocandolo direttamente nel rispetto dei soli obblighi di trasparenza
sopra visti?
L'Ufficio Italiano
Cambi chiarisce la situazione e risponde affermando che le società per azioni
non quotate hanno in ogni caso l'obbligo di collocare i titoli tramite un
intermediario abilitato, anche in ipotesi, ad esempio, di collocazione di
titoli ai soci e non tra il pubblico; l'intervento di detto soggetto è
richiesto infatti sotto il diverso profilo della normativa anti-riciclaggio
(Legge 197/1991 e modifiche).
Le funzioni dell'intermediario
abilitato sono quelle di raccogliere il denaro dai sottoscrittori e conseguentemente
distribuire loro i titoli.
Ciò naturalmente
per tutte le ipotesi nelle quali il valore (anche cumulativo) dei titoli emessi
dalla società e trasferiti all'obbligazionista a seguito della sottoscrizione
siano di valore superiore ai 20 milioni (limite dell'obbligo di agire tramite intermediario).
Di conseguenza la
società che intenda emettere un prestito obbligazionario ha la necessità sempre
e comunque (sopra i 20 milioni) di rivolgersi ad un intermediario abilitato
(banca o SIM) che effettui la consegna dei titoli a coloro che li hanno
sottoscritti.
A livello pratico
l'operazione si svolge nelle seguenti fasi:
- gli amministratori
della SPA danno incarico alla banca di accendere un deposito a custodia
intestato alla società emittente;
- i titoli emessi
vengono depositati in banca;
- la società
consegna alla banca l'elenco di coloro che hanno sottoscritto i titoli;
- per ogni
sottoscrittore viene acceso un deposito a custodia nel quale confluiscono i titoli
individualmente sottoscritti;
- il
sottoscrittore infine può prelevare i titoli dal proprio deposito.
Come detto la
società che intenda emettere un prestito obbligazionario ha in ogni caso l'obbligo
di consegnare al sottoscrittore un prospetto informativo che illustri gli elementi
fondamentali del prestito, indicando in particolare:
- ammontare
dell'emissione;
- valore nominale
unitario;
- taglio dei
certificati;
- durata del
prestito;
- tasso annuo effettivo
nominale;
- scadenza cedole;
- regime fiscale;
- ammortamento;
- convertibilità;
- anno di
riferimento;
- indicizzazione
del tasso.
Alcune società
hanno evitato la procedura legata all'intervento dell'intermediario abilitato
realizzando un'emissione di titoli obbligazionari nominativi, con facoltà di
tramutazione in titoli al portatore.
Evitando
l'emissione al portatore si è in tal modo resa inapplicabile tutta la conseguente
normativa anti-riciclaggio.
Resta da sottolineare
che il problema inevitabilmente finisce con il ripresentarsi in seconda
battuta, allorquando l'obbligazionista richieda la tramutazione del proprio
certificato da titolo nominativo in titolo al portatore.