emissione di prestito obbligazionario da parte di spa non quotata e normativa antiriciclaggio


 

Dott. Giovanni Fontanabona

Dott. Mattia Condemi

gchiari@notariato.it

 

Ci si chiede quali siano gli adempimenti ai quali risulta tenuta una società per azioni non quotata, non iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari, allorquando voglia emettere un prestito obbligazionario e collocare i relativi titoli al portatore.

 

In particolare ci si domanda se sia possibile per detta società emettere i titoli e collocarli direttamente, senza servirsi a tal fine di un intermediario specializzato.

 

La Banca d'Italia, con deliberazione 12.12.1994, statuisce che i soggetti, diversi da banche e società finanziarie, che procedono al collocamento dei titoli obbligazionari tra il pubblico senza valersi di intermediari specializzati sono tenuti al rispetto di obblighi di trasparenza consistenti nella predisposizione di fogli informativi analitici: laddove la società non effettui raccolta di risparmio tra il pubblico, bensì presso soci non vi è necessità di ricorrere ai cosiddetti "intermediari vigilati".

 

La Banca d'Italia, con circolare in data 06.07.1995, ha precisato come l'obbligo di rilascio del foglio informativo sussista a carico di tutte le società emittenti un prestito obbligazionario.

 

Il Testo Unico Bancario ha sostituito l'autorizzazione governativa per l'emissione di prestiti obbligazionari di valore superiore a Lire 10 miliardi con l’obbligo di informativa alla Banca d'Italia nel caso in cui il valore del prestito ecceda i 100 miliardi o ecceda il maggiore importo fissato dalla Banca d'Italia stessa.

Quest'ultima può richiedere all'emittente, anche al di fuori dei casi di informativa obbligatoria, segnalazioni consuntive riguardanti i titoli collocati.

 

E' dunque possibile che una SPA non quotata, non iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari, emetta un prestito obbligazionario di valore inferiore a Lire 100 miliardi collocandolo direttamente nel rispetto dei soli obblighi di trasparenza sopra visti?

 

L'Ufficio Italiano Cambi chiarisce la situazione e risponde affermando che le società per azioni non quotate hanno in ogni caso l'obbligo di collocare i titoli tramite un intermediario abilitato, anche in ipotesi, ad esempio, di collocazione di titoli ai soci e non tra il pubblico; l'intervento di detto soggetto è richiesto infatti sotto il diverso profilo della normativa anti-riciclaggio (Legge 197/1991 e modifiche).

 

Le funzioni dell'intermediario abilitato sono quelle di raccogliere il denaro dai sottoscrittori e conseguentemente distribuire loro i titoli.

 

Ciò naturalmente per tutte le ipotesi nelle quali il valore (anche cumulativo) dei titoli emessi dalla società e trasferiti all'obbligazionista a seguito della sottoscrizione siano di valore superiore ai 20 milioni (limite dell'obbligo di agire tramite intermediario).

 

Di conseguenza la società che intenda emettere un prestito obbligazionario ha la necessità sempre e comunque (sopra i 20 milioni) di rivolgersi ad un intermediario abilitato (banca o SIM) che effettui la consegna dei titoli a coloro che li hanno sottoscritti.

 

A livello pratico l'operazione si svolge nelle seguenti fasi:

- gli amministratori della SPA danno incarico alla banca di accendere un deposito a custodia intestato alla società emittente;

- i titoli emessi vengono depositati in banca;

- la società consegna alla banca l'elenco di coloro che hanno sottoscritto i titoli;

- per ogni sottoscrittore viene acceso un deposito a custodia nel quale confluiscono i titoli individualmente sottoscritti;

- il sottoscrittore infine può prelevare i titoli dal proprio deposito.

 

Come detto la società che intenda emettere un prestito obbligazionario ha in ogni caso l'obbligo di consegnare al sottoscrittore un prospetto informativo che illustri gli elementi fondamentali del prestito, indicando in particolare:

- ammontare dell'emissione;

- valore nominale unitario;

- taglio dei certificati;

- durata del prestito;

- tasso annuo effettivo nominale;

- scadenza cedole;

- regime fiscale;

- ammortamento;

- convertibilità;

- anno di riferimento;

- indicizzazione del tasso.

 

Alcune società hanno evitato la procedura legata all'intervento dell'intermediario abilitato realizzando un'emissione di titoli obbligazionari nominativi, con facoltà di tramutazione in titoli al portatore.

 

Evitando l'emissione al portatore si è in tal modo resa inapplicabile tutta la conseguente normativa anti-riciclaggio.

 

Resta da sottolineare che il problema inevitabilmente finisce con il ripresentarsi in seconda battuta, allorquando l'obbligazionista richieda la tramutazione del proprio certificato da titolo nominativo in titolo al portatore.